riforma_2010_2011


link al numero di giorni di assenza (area comune)
 


link alle ore da 50 minuti (area comune)
 

GIORNI DI ASSENZA

Il MIUR ha indicato che per la validità dell'anno scolastico il limite massimo di assenza è di 50 giorni.
http://www.istruzione.it/web/ministero/cs020910 
Il DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) all’art. 14 c. 7 dispone che:
"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo".
Dato che i giorni di lezioni annui sono fissati in numero non inferiore 200 ne discende che i 3/4 dell'orario annuale per la validità dell'anno scolastico equivalgono a 150 giorni di lezione, da qui per differenza il limite massimo di assenza dei 50 giorni indicato dagli organi di informazione.

Si dispone quanto segue:
• art. 1. definizione. Le attività facenti parte della attività didattica vanno computate nel monte ore delle discipline e regolarmente riportate nel registro personale del docente (alternanza, uscite didattiche, viaggi).
• art. 2. alternanza scuola lavoro. Le ore svolte in alternanza, in maniera aggiuntiva rispetto a quelle curriculari, costituiscono un bonus per lo studente da scomputare nelle assenze legate alle materie di indirizzo (si usa in caso di necessità)
• art. 3. calcolo della percentuale di assenze. Poiché per effetto delle entrate ed uscite fuori orario le assenze vengono calcolate sulle singole discipline, il monte ore viene calcolato separatamente per i diversi insegnamenti e poi sommato per raffrontarlo al monte ore orario complessivo. Eventuali gravi situazioni di difformità tra le diverse discipline saranno gestite nella assegnazione della valutazione di ciascuna di esse potendo comportare, qualora si verifichino le condizioni, la assegnazione di Non Classificato
• art. 4. assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale
a) La assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l’automatica non ammissione
b) In presenza di valutazioni del II quadrimestre solo parziali, ma largamente negative, si assegna l’insufficienza; in presenza di qualche valutazione sufficiente sono il docente e il CDC ad esprimersi (ammissione o sospensione di giudizio) e tale decisione va comunque motivata
c) Ai sensi dell’art. 4 c. 5 del regolamento sulla valutazione (La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di assegnare valutazione di Non Classificato il CDC valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all’intero anno
• art. 5. Tipologie di assenza per assegnazione di deroga
a) In caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga riguardano: ragioni di salute, gravi motivi personali e/o di famiglia, problematiche di lavoro (corso serale). Ai sensi di quanto citato in premessa le motivazioni vanno esplicitate e documentate
b) In caso di superamento del tetto del 25% l’incidenza dei periodi lunghi documentati deve essere pari o superiore al 50% del totale delle assenze
c) I gravi motivi personali o famigliari possono riguardare: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado
d) Per il solo corso serale, date le problematiche di lavoro che potrebbero comportare ingresso in ritardo di tipo sistematico, si consente il computo delle assenze alla prima ora di lezione in minuti da sommare progressivamente a cura del docente
e) I minuti dei permessi di ingresso posticipato ed uscita anticipata, concessi dalla scuola, non vanno conteggiati nel computo delle assenze

ORE DA 50 MINUTI

26/10/2010
Il Dirigente scolastico, nel caso il Collegio Docenti proceda alla riduzione a 50 minuti per scelta didattica – non per cause di forza maggiore – con obbligo di restituzione dell'intero monte ore annuo, è tenuto a contrattazione sindacale interna con le RSU?

Attualmente certamente sì, il riferimento normativo si trova nel CCNL 2007 art.6 c.2 principalmente alle lettere: h) ed m).
Per quanto riguarda il futuro c'è un po' di confusione, rimando all'articolo del Vicepresidente dell'ASAPI Sicilia “I predicatori della contrattazione integrativa d’istituto” scaricabile al seguente indirizzo http://www.asas.sicilia.it/Downloads/newsletter/2010/asasi%20254.pdf
Inserita da Dirigente Tecnico Alessandro Militerno
 

25/10/2010
In riferimento alla possibilità di riduzione dell'unità oraria a 50 minuti, per motivi di trasporto o forza maggiore, i docenti sono tenuti al recupero delle ore?

Secondo il combinato disposto del c,7 e c.8 dell'art. 28 del CCNL 2007 non è previsto il recupero per il personale docente.
Si trascrivono i due commi citati:

c.7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.
c.8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal consiglio di circolo o d’istituto.
A completamento della FAQ precedente si ricordano ai Dirigenti scolastici gli obblighi fissati dall'art. 6 del citato CCNL
Inserita da Dirigente Tecnico Alessandro Militerno
 

13/10/2010
DOMANDA: Si possono ancora fare le ore da 50 minuti ? E' vero che per le classi successive alla prime (seconde , terze, quarte e quinte) si può operare con le
vecchie modalità?


RISPOSTA  L'orario annuale (monte ore annuale) per tutte le classi delle scuole secondarie di secondo grado deve essere reso integralmente agli studenti. Qualora vengano adottate unità orarie di lezioni diverse da quella di sessanta minuti (esempio unità oraria da 50 minuti), è necessario ed obbligatorio che la somma di tutti i minuti, che compongono le unità orarie di lezione rese nell'anno, fornisca lo stesso risultato in minuti previsto dal monte ore annuo dalla normativa.
Se quindi si adottano unità orarie di 50 minuti si devono introdurre delle lezioni pomeridiane che permettano l'integrale complessivo recupero del tempo scuola.
Ridurre l'unità oraria da 60 minuti a 50 minuti comporta una riduzione del tempo scuola pari al 16,7 %, (pari in una classe con 1000 ore di monte annuo ad una di circa 167 ore ), riduzione che deve essere assolutamente recuperata. Inutile dire che una tale riduzione non integralmente  recuperata espone la scuola ed il suo Dirigente ai seguenti rischi:
1) Ricorso dei genitori avverso bocciature  per rilevante mancata erogazione del tempo scuola obbligatorio. Un simile ricorso al TAR , a mio parere, vedrebbe la Amministrazione /scuola soccombente
2) Denuncia alla Corte dei Conti a carico del Dirigente scolastico, da parte dei Revisori dei Conti, per ristoro del notevole danno erariale corrispondente all'omessa prestazione (16,7 % per ogni classe moltiplicato per il numero delle classi della scuola.
3)Azione disciplinare nei confronti del Dirigente scolastico
 
L'unica riduzione possibile a 50 minuti  che potrebbe non essere recuperata agli allievi, è quella dovuta a cause di forza maggiore (esempio carenza o inadeguatezza dei trasporti); in questo caso la procedura da seguire è la seguente:
1) Tramite accurata indagine il Dirigente scolastico accerta alunno per alunno e classe per classe la situazione della mobilità.
2) Redige prospetto analitico riportante per ciascun alunno la residenza ed il mezzo di trasporto che dovrebbe utilizzare (Ferrovie Stato, ferrovie Regionali, Indicazione sociale della Compagnia Autobus di Linea evidenziando l'orario complessivo dei vari mezzi di trasporto nella fascia oraria di riferimento)
3) Valuta la possibilità di adottare variazioni nell'orario di ingresso e di uscita - ovviamente in questo caso garantendo l'eventuale servizio al sabato dato che il sabato libero non può essere elemento che porta alla riduzione dell'orario ed alla compromissione del diritto allo studio degli studenti. Il Dirigente scolastico introduce, laddove necessario, uno o più rientri pomeridiani che permettano di garantire l'integrità del tempo scuola.
4) Nel caso che percentualmente limitati siano le situazioni non risolvibili, valuta la possibilità di autorizzare permessi di ingresso ritardati e/o uscite anticipate di alcuni minuti a coloro che necessitino di tali autorizzazioni.
5) Qualora l'operazione di cui ai precedenti punti 3) e 4) risulti assolutamente impraticabile, sottopone al Consiglio di Istituto la questione e si deliberano riduzioni dì orario idonee alla prima e/o ultima ora di lezione. Tali riduzioni di orario sono adottate con DELIBERA avente valore PROVVISORIO
5) Invia alla Direzione Generale ed all'Unità Territoriale Provinciale sia la copia della delibera del Consiglio di Istituto, sia il prospetto dettagliato, alunno per alunno e  classe per classe di cui ai punti 1) e 2)
6)Il Direttore Generale Regionale, qualora ritenga valide le motivazioni addotte e correttamente documentate , provvederà a contattare il Prefetto e le altre Autorità e Enti che possano contribuire a modificare (qualora possibile) l'orario dei servizi di trasporto.
7) Qualora l'operazione di cui al precedente punto non porti alla soluzione del problema, il Direttore Generale renderà definitiva la delibera proposta dal Consiglio di Istituto