|
GIORNI DI ASSENZA
Il MIUR ha indicato che per la validità dell'anno
scolastico il limite massimo di assenza è di 50 giorni.
http://www.istruzione.it/web/ministero/cs020910
Il DPR 122/2009 (regolamento della valutazione) all’art. 14 c. 7
dispone che:
"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma
della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità
dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale
personalizzato.
Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali,
analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e
straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per
assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali
assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la
possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo
delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio
finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale
di ciclo".
Dato che i giorni di lezioni annui sono fissati in numero non
inferiore 200 ne discende che i 3/4 dell'orario annuale per la
validità dell'anno scolastico equivalgono a 150 giorni di lezione,
da qui per differenza il limite massimo di assenza dei 50 giorni
indicato dagli organi di informazione.
Si dispone quanto segue:
• art. 1. definizione. Le attività facenti parte della attività
didattica vanno computate nel monte ore delle discipline e
regolarmente riportate nel registro personale del docente
(alternanza, uscite didattiche, viaggi).
• art. 2. alternanza scuola lavoro. Le ore svolte in alternanza, in
maniera aggiuntiva rispetto a quelle curriculari, costituiscono un
bonus per lo studente da scomputare nelle assenze legate alle
materie di indirizzo (si usa in caso di necessità)
• art. 3. calcolo della percentuale di assenze. Poiché per effetto
delle entrate ed uscite fuori orario le assenze vengono calcolate
sulle singole discipline, il monte ore viene calcolato separatamente
per i diversi insegnamenti e poi sommato per raffrontarlo al monte
ore orario complessivo. Eventuali gravi situazioni di difformità tra
le diverse discipline saranno gestite nella assegnazione della
valutazione di ciascuna di esse potendo comportare, qualora si
verifichino le condizioni, la assegnazione di Non Classificato
• art. 4. assegnazione di Non Classificato allo scrutinio finale
a) La assegnazione di NC anche in una sola disciplina allo scrutinio
finale implica la esclusione dal medesimo e l’automatica non
ammissione
b) In presenza di valutazioni del II quadrimestre solo parziali, ma
largamente negative, si assegna l’insufficienza; in presenza di
qualche valutazione sufficiente sono il docente e il CDC ad
esprimersi (ammissione o sospensione di giudizio) e tale decisione
va comunque motivata
c) Ai sensi dell’art. 4 c. 5 del regolamento sulla valutazione (La
valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento
dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico) prima di assegnare
valutazione di Non Classificato il CDC valuta tutti gli elementi
disponibili riferiti all’intero anno
• art. 5. Tipologie di assenza per assegnazione di deroga
a) In caso di superamento del tetto di assenze del 25% le tipologie
di assenza che consentono di esaminare la eventuale deroga
riguardano: ragioni di salute, gravi motivi personali e/o di
famiglia, problematiche di lavoro (corso serale). Ai sensi di quanto
citato in premessa le motivazioni vanno esplicitate e documentate
b) In caso di superamento del tetto del 25% l’incidenza dei periodi
lunghi documentati deve essere pari o superiore al 50% del totale
delle assenze
c) I gravi motivi personali o famigliari possono riguardare:
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione
dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie dei
componenti del nucleo famigliare entro il II grado
d) Per il solo corso serale, date le problematiche di lavoro che
potrebbero comportare ingresso in ritardo di tipo sistematico, si
consente il computo delle assenze alla prima ora di lezione in
minuti da sommare progressivamente a cura del docente
e) I minuti dei permessi di ingresso posticipato ed uscita
anticipata, concessi dalla scuola, non vanno conteggiati nel computo
delle assenze |
ORE DA 50 MINUTI
26/10/2010
Il Dirigente scolastico, nel caso il Collegio Docenti proceda alla riduzione a
50 minuti per scelta didattica – non per cause di forza maggiore – con obbligo
di restituzione dell'intero monte ore annuo, è tenuto a contrattazione sindacale
interna con le RSU?
Attualmente certamente sì, il riferimento normativo si trova nel CCNL 2007
art.6 c.2 principalmente alle lettere: h) ed m).
Per quanto riguarda il futuro c'è un po' di confusione, rimando all'articolo del
Vicepresidente dell'ASAPI Sicilia “I predicatori della contrattazione
integrativa d’istituto” scaricabile al seguente indirizzo
http://www.asas.sicilia.it/Downloads/newsletter/2010/asasi%20254.pdf
Inserita da Dirigente Tecnico Alessandro Militerno
25/10/2010
In riferimento alla possibilità di riduzione dell'unità oraria a 50
minuti, per motivi di trasporto o forza maggiore, i docenti sono
tenuti al recupero delle ore?
Secondo il combinato disposto del c,7 e c.8
dell'art. 28 del CCNL 2007 non è previsto il recupero per il
personale docente.
Si trascrivono i due commi citati:
c.7. Al di fuori dei casi previsti dal comma successivo, qualunque
riduzione della durata dell'unità oraria di lezione ne comporta il
recupero nell’ambito delle attività didattiche programmate
dall’istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal
collegio dei docenti.
c.8. Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per cause
di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, la
materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del
22.9.1979 e n. 192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in
materia che le hanno confermate. La relativa delibera è assunta dal
consiglio di circolo o d’istituto.
A completamento della FAQ precedente si ricordano ai Dirigenti
scolastici gli obblighi fissati dall'art. 6 del citato CCNL
Inserita da Dirigente Tecnico Alessandro Militerno
13/10/2010
DOMANDA: Si possono ancora fare le ore da 50 minuti ? E' vero
che per le classi successive alla prime (seconde , terze, quarte e quinte) si
può operare con le
vecchie modalità?
RISPOSTA L'orario annuale (monte ore annuale) per tutte le classi delle
scuole secondarie di secondo grado deve essere reso integralmente agli studenti.
Qualora vengano adottate unità orarie di lezioni diverse da quella di sessanta
minuti (esempio unità oraria da 50 minuti), è necessario ed obbligatorio che la
somma di tutti i minuti, che compongono le unità orarie di lezione rese
nell'anno, fornisca lo stesso risultato in minuti previsto dal monte ore annuo
dalla normativa.
Se quindi si adottano unità orarie di 50 minuti si devono introdurre delle
lezioni pomeridiane che permettano l'integrale complessivo recupero del tempo
scuola.
Ridurre l'unità oraria da 60 minuti a 50 minuti comporta una riduzione del tempo
scuola pari al 16,7 %, (pari in una classe con 1000 ore di monte annuo ad una di
circa 167 ore ), riduzione che deve essere assolutamente recuperata. Inutile
dire che una tale riduzione non integralmente recuperata espone la scuola
ed il suo
Dirigente ai seguenti rischi:
1) Ricorso dei genitori avverso bocciature per rilevante mancata
erogazione del tempo scuola obbligatorio. Un simile ricorso al TAR , a mio
parere, vedrebbe la
Amministrazione /scuola soccombente
2) Denuncia alla Corte dei Conti a carico del Dirigente scolastico, da parte dei
Revisori dei Conti, per ristoro del notevole danno erariale corrispondente
all'omessa prestazione (16,7 % per ogni classe moltiplicato per il numero delle
classi della scuola.
3)Azione disciplinare nei confronti del Dirigente scolastico
L'unica riduzione possibile a 50 minuti che potrebbe non essere recuperata
agli allievi, è quella dovuta a cause di forza maggiore (esempio carenza o
inadeguatezza
dei trasporti); in questo caso la procedura da seguire è la seguente:
1) Tramite accurata indagine il Dirigente scolastico accerta alunno per alunno e
classe per classe la situazione della mobilità.
2) Redige prospetto analitico riportante per ciascun alunno la residenza ed il
mezzo di trasporto che dovrebbe utilizzare (Ferrovie Stato, ferrovie Regionali,
Indicazione sociale della Compagnia Autobus di Linea evidenziando l'orario
complessivo dei vari mezzi di trasporto nella fascia oraria di riferimento)
3) Valuta la possibilità di adottare variazioni nell'orario di ingresso e di
uscita - ovviamente in questo caso garantendo l'eventuale servizio al sabato
dato che il
sabato libero non può essere elemento che porta alla riduzione dell'orario ed
alla compromissione del diritto allo studio degli studenti. Il Dirigente
scolastico introduce, laddove necessario, uno o più rientri pomeridiani che permettano di
garantire l'integrità del tempo scuola.
4) Nel caso che percentualmente limitati siano le situazioni non risolvibili,
valuta la possibilità di autorizzare permessi di ingresso ritardati e/o uscite
anticipate
di alcuni minuti a coloro che necessitino di tali autorizzazioni.
5) Qualora l'operazione di cui ai precedenti punti 3) e 4) risulti assolutamente
impraticabile, sottopone al Consiglio di Istituto la questione e si deliberano
riduzioni dì orario idonee alla prima e/o ultima ora di lezione. Tali riduzioni
di orario sono adottate con DELIBERA avente valore PROVVISORIO
5) Invia alla Direzione Generale ed all'Unità Territoriale Provinciale sia la
copia della delibera del Consiglio di Istituto, sia il prospetto dettagliato,
alunno per
alunno e classe per classe di cui ai punti 1) e 2)
6)Il Direttore Generale Regionale, qualora ritenga valide le motivazioni addotte
e correttamente documentate , provvederà a contattare il Prefetto e le altre
Autorità
e Enti che possano contribuire a modificare (qualora possibile) l'orario dei
servizi di trasporto.
7) Qualora l'operazione di cui al precedente punto non porti alla soluzione del
problema, il Direttore Generale renderà definitiva la delibera proposta dal
Consiglio di Istituto
|